AGGIORNAMENTI IMPIANTI DIRETTIVA EN 81-20 & 81-80
Dall’1 settembre scatta l’obbligo di adeguamento alle ultime prescrizioni per l’installazione e il collaudo degli impianti di nuova realizzazione.
La Direttiva Ascensori 2014/33/EU ha infatti modificato sostanzialmente la precedente, 95/16/CE, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per utenti e tecnici.
Tutti i Paesi europei sono stati chiamati a recepire nel proprio ordinamento la Direttiva entro il 19 aprile 2016. La Direttiva 95/16/ CE è stata abrogata dal 20 aprile 2016, mentre le norme 81.1 e 81.2 saranno cancellate il 31 agosto 2017.
La Se.A. Servizio ascensori Srl è impegnato per garantire l’applicazione delle nuove norme EN81.20 ed EN81.50 che certificano la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute richiesti dalla Direttiva Ascensori 2014/33/EU.
La nuova direttiva, e in particolare la norma EN81.20, ha incrementato le misure di sicurezza per utenti e tecnici addetti, con il miglioramento di alcuni requisiti utili, come il soccorso di persone intrappolate, gli spazi di rifugio sul tetto di cabina e in fossa, il parapetto sul tetto cabina, la prevenzione dell’urto delle porte con i passeggeri in transito da/verso la cabina e del rischio di intrappolamento sul tetto e in fossa, la resistenza per le porte di piano e di cabina, la resistenza delle pareti del vano corsa e il posizionamento del dispositivo di sblocco porte di piano.
La norma prevede anche nuove specifiche tecniche per lo stazionamento del manutentore nella fossa per prevenire uso di scale e/o attrezzi speciali per raggiungere i componenti sotto la cabina (e impedire manovre di terzi) e requisiti specifici richiesti per cortocircuitare (bypassare) i contatti delle porte di piano e di cabina durante le operazioni di manutenzione o soccorso.
La Se.A. Servizio Ascensori propone prodotti che rispettono la normativa, prevedendo nuovi requisiti per illuminazione vano corsa e cabina, la modifica nel calcolo della portata v/s superficie della cabina, una maggiore importanza nello scambio di informazioni per l’interfaccia con l’edificio (forze agenti, aspetti antincendio, ventilazione, accesso agli spazi del macchinario e porte di piano...) e una nuova definizione degli spazi di rifugio e spazi liberi nella fossa del vano di corsa e in testata.
Anche gli accessi e l’illuminazione del vano di corsa e degli spazi macchinario hanno subito modifiche per adeguarsi a quanto prescritto dalla EN81.20, prevedendo 50 lux a 1 m sopra il tetto di cabina all’interno della proiezione verticale lungo tutto il vano, 50 lux 1 m sopra il pavimento della fossa dove una persona possa stare in piedi, lavorare e spostarsi tra aree di lavoro, 200 lux negli spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio a livello del pavimento in ogni luogo dove una persona necessiti di lavorare e 50 lux a livello del pavimento dove ci si sposta tra aree di lavoro.
Vengono approntate ulteriori indicazioni per l’accesso al vano in totale sicurezza per gli operatori tecnici; ad esempio, se non vi sono altre possibilità di accesso al vano oltre alla porta di piano e se la serratura della porta non è raggiungibile in modo sicuro entro una distanza orizzontale massima di un metro dai dispositivi permanenti di accesso (ad esempio una scala), dovrà prevedersi un dispositivo installato in maniera permanente che consenta a chi opera nella fossa di sbloccare la porta.
Anche per l’illuminazione di emergenza in cabina, le nuove norme prevedono alimentatori di supporto a ricarica automatica capaci di assicurare il giusto apporto luminoso per il pulsante di allarme e al centro della cabina ad un metro di altezza dal pavimento.
Vengono fornite nuove indicazioni sulla resistenza meccanica delle porte complete con i loro dispositivi di blocco, perché mantengano inalterata la propria funzione di sicurezza; anche le prove alle quali dovranno essere sottoposte, saranno soggette a precise prescrizioni. Inoltre, relativamente ai dispositivi di trattenuta delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente, questi devono essere in grado di trattenerle in caso di rottura degli elementi di guida dei pannelli stessi.
Prescrizioni sulle limitazioni delle distanze fra le porte e il telaio e la presenza eventualmente di sensori fino ad un’altezza di 1,60 metri dalla soglia, sono vincolanti al fine di evitare il trascinamento delle mani soprattutto per i bambini. Infine, per le porte automatiche scorrevoli sono previsti dispositivi di protezione in caso di guasto, di malfunzionamento, di ostruzione con relativi segnali acustico/visivi, sbloccaggi di emergenza ad altezza massima di 2,70 m e dispositivi di controllo della chiusura delle porte di piano.